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Genova, RELAZIONE AL DDL 293 - SOTTOTETTI

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Relazione di minoranza al D.D.L. n° 293 "Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2001, n° 2 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla Legge Regionale 6 giugno 2008, n° 16 (Disciplina dell’attività edilizia)".

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla costituzionalità di questa legge, con il pronunciamento del 12 febbraio del 2014, si è potuto lavorare più serenamente su questa proposta di modifica. E bene ha fatto la Commissione a sospendere i lavori alla fine di gennaio, su istanza anche del Gruppo di Forza Italia. Dispiacciono le parole del consigliere Capurro che attribuisce al gruppo di Forza Italia, ed in particolare ai Consiglieri Bagnasco e Melgrati, un ruolo marginale sulle modifiche a questa legge. L'assessore e gli uffici ben sanno che la storia di questa Legge Regionale è stata scritta diversamente.
Il testo di legge, così come approvato in Commissione, su proposta dall’assessore, e come emendato, è sicuramente migliorativo di quello presentato in precedenza, suscitando le nostre perplessità come Gruppo di Forza Italia e quelle di tutte le categorie audite in Commissione. E’ stato fatto tesoro di molti suggerimenti, in special modo quelli arrivati dagli avvocati amministrativisti che ogni giorno "misurano" sul campo gli effetti di questa legge e le contestazioni del Tribunale Amministrativo Regionale che, comunque, dopo il dettato nazionale del "Decreto del Fare" sulle distanze dai fabbricati, ha sensibilmente modificato l’orientamento.
Anche se la Corte Costituzionale non è entrata nel merito perché "non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata". Infatti, mentre in pendenza della sentenza potevano esservi dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa, la legge Regionale 24/2001 era tornata nella sua piena operatività.
Non solo, nelle motivazioni della difesa della legittimità e costituzionalità della legge, da parte dell’avvocatura regionale, ribadita nelle motivazioni della sentenza da parte della Corte Costituzionale, si trovano i fondamenti per ribadire la legittimità della legge. Infatti, con atto depositato il 16 luglio 2013, era intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse dichiarata inammissibile e comunque infondata. La Regione Liguria, in merito alla asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osservava che le norme integratrici della fattispecie penale – ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici – possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem. La difesa regionale rilevava che le disposizioni censurate si riferiscono ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina statale e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza di rimessione.
Mentre in pendenza della sentenza potevano esservi dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa, la legge Regionale 24/2001 è tornata nella sua piena operatività. Questa modifica alla Legge Regionale 24/01 mette ordine anche sulle interpretazioni che i funzionari degli uffici comunali davano arbitrariamente a una legge che è sempre stata legittima. Quindi, da domani, a maggior ragione (ma già oggi era così), qualunque rinvio o omissione da parte di uffici tecnici di Comuni liguri che si rifiuteranno di applicare la legge "in toto" è da considerare "abuso d’Ufficio", perseguibile penalmente e con richieste danni da parte degli operatori privati.
Stupisce che solo la legge della Regione Liguria, peraltro simile a quelle presenti e operanti nelle maggiori Regioni italiane, sia stata messa in discussione. Ad essere stato messo in discussione, con il ricorso della Procura della Repubblica di Savona, è il concetto di modesto incremento previsto dal Testo Unico che, comunque, definisce come nuova costruzione gli interventi definiti all’art 3 comma 1 lettera e 6, gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Quindi, parrebbe che il limite della ristrutturazione edilizia sia fissato dalla normativa nazionale sotto la soglia del 20%, e nella presente legge, con il richiamo alla Legge Regionale 16 del 2008, questo parametro viene codificato. Peraltro, già la Legge Regionale 16 del 2008 indicava appunto, come limite alla Ristrutturazione Edilizia, l’incremento di volume non superiore al 20%. Quindi, si è operato in coerenza con la legge base dell’edilizia Regionale, la 16/08.
Dovendo operare una Genesi di questa Legge, nella sua iniziale formulazione, troppo "piegata" alle sentenze (poche invero, rispetto al numero di interventi in Liguria), il rischio era quello di stravolgere una buona legge, approvata dalla Giunta di Centro-Destra del Governatore Sandro Biasotti che ha dato notevoli opportunità di lavoro e ha consentito di recuperare unità immobiliari ai cittadini senza consumo del territorio.

E allora andiamo ad esaminare le criticità eliminate nel presente testo:
In particolare, il limite del 10% per l’incremento volumetrico per il recupero del sottotetto appariva fortemente limitativo, come già sottolineato sia dal CAL(Consiglio delle Autonomie Locali) nell’esame della proposta di Legge Regionale che ha proposto il limite del 20%, sia dai rappresentanti di Forza Italia in Commissione; d’altronde sarebbe stato ipotizzabile omologare questo parametro con la quota percentuale massima di incremento prevista dalla Legge Regionale n° 16 come limite per la ristrutturazione edilizia e cioè il 20%, conforme alla norma del Testo Unico per l’Edilizia di rango nazionale, come infatti avvenuto.
Come il valore della monetizzazione dei parcheggi, legata al solo valore di mercato, risultava penalizzante, in un momento di forte contrazione della domanda e di crisi acuta del settore edilizio, bene ha fatto il legislatore Regionale, anche su sollecitazione degli auditi, ad introdurre un parametro massimo, cioè "l'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati".
Anche l’introduzione dell’altezza media di metri 2, con una altezza minima di metri 1, appariva una forzatura, sempre determinata dal concetto di aumentare il volume il meno possibile, per assecondare teorie del Tribunale Amministrativo Ligure, non suffragate comunque da sentenze definitive passate in giudicato. Inoltre, il limite di 2 metri non veniva specificato come limite inferiore, suscettibile di miglioramento in altezza, ma pareva parametro assoluto. Come appariva di difficile, e contorta applicazione, la norma di cui all’eliminato comma 8 sul limite delle altezze di gronda e di colmo, troppo restrittivo se declinato con l’incremento volumetrico massimo del 10%.
La perplessità maggiore era destata poi dal calcolo dell’incremento in altezza, calcolato al doppio della distanza intercorrente tra la linea di gronda e l’estradosso delle bucature esistenti, collocate al livello più alto dell’edificio, e comunque non oltre metri 1. Questi parametri avrebbero sancito, di fatto, la morte e l’inapplicabilità di questa legge, una delle migliori mai scritte in Liguria.
Ma, nel frattempo, è accaduto un fatto nuovo che ha consentito una visione nuova di tutto il problema, con particolare riferimento alle distanze dai confini e dai fabbricati. Il D.L. del "Fare", convertito dalla Legge n.98 del 9.08.2013 all'art.30, consente espressamente alle Regioni di prevedere con proprie Leggi e Regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici. Infatti l’art. 30 recita: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate seguenti modificazioni: dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis (L) (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444… E' necessario, quindi, che la Regione Liguria provveda, con la massima urgenza, avevo a dichiarare alla data della entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, ad adeguare il sistema normativo urbanistico regionale, oggi frutto di censure, dubbi interpretativi ed applicativi circa le attuali previsioni in tema di distanze tra i fabbricati in relazione alle, fino ad oggi ritenute inderogabili, previsioni del D.M. 1444/68 che hanno generato un notevole contenzioso sia per quanto concerne la Legge dei Sottotetti, sia per quanto riguarda il "Piano Casa". In particolare, si potrà intervenire sia sulla Legge 24/2001 sia sulla Legge relativa al "Piano Casa", prevedendo che le attuali disposizioni derogatorie, in tema di distanze, considerate incostituzionali, perché in deroga al D.M. 1444/68, possano avere piena efficacia in virtù delle richiamate nuove previsioni di cui al Decreto Legge "del Fare". La Regione Liguria deve cogliere l'occasione di intervenire al più presto al fine di dare certezze agli operatori economici.
Come avevo già avuto modo di ricordare, in un momento di grave crisi per il settore dell’Edilizia che ha visto, negli ultimi 3 anni, la nostra regione perdere 7 mila posti di lavoro, con pesante calo degli investimenti nel comparto edile, con un -37% nei lavori pubblici e un -59% nell’edilizia privata, sono diminuiti anche gli operai iscritti alla cassa edile (1.500 negli ultimi 4 anni solo a Genova). Con oltre 3.000 licenziati negli ultimi due anni nelle imprese liguri, vi è stata una riduzione del 3,23% delle imprese iscritte ed il settore presenta un altissimo numero di imprese fallite o in amministrazione controllata, il 20% del totale rilevato nel 2012 dalla Camera di Commercio: è quindi necessario mettere in atto tutto quanto possibile per venire incontro alla filiera dell’edilizia. Per questi motivi, è assolutamente importante, ed è stato corretto, anche se tardivo, recepire le IMPORTANTISSIME novità introdotte con la conversione in Legge del Decreto cosiddetto "del Fare", modificando quindi la Legge Regionale 6 giugno 2008 N. 16 "DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA" coordinata con la Legge Regionale 5 aprile 2012 N. 9, ma non solo, andando a introdurre Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, con particolare riferimento alla Legge dei Sottotetti.

La novità più interessante di questa Legge che siamo chiamati ad approvare oggi è il rinvio ai Comuni per una disciplina del recupero dei sottotetti che potrà introdurre modifiche in senso più restrittivo o ampliativo della norma di rango regionale. Di grande interesse la possibilità dei Comuni di estendere gli effetti della legge 24 del 2001 agli edifici esistenti fino all'approvazione della presente Legge di modifica della 24/01, (data di pubblicazione sul BUR di questa Legge). Come importante è l’eliminazione dal testo della legge del richiamo alla Ristrutturazione Edilizia, ripreso solo per definire la categoria di intervento nei limiti del 20% di ampliamento previsti dalla Legge 16/08. Per questi interventi, parrebbe applicabile la norma introdotta dal Decreto del Fare. Per gli interventi eccedenti il 20%, i Comuni possono definire, con variante urbanistica semplificata, le zone dove i sottotetti possono essere recuperati oltre al parametro del 20%, senza obbligo di reperimento dell’indice edificatorio, con la definizione di nuova costruzione, senza cioè le deroghe delle distanze. Altra novità di rilievo è quella dell’estensione della media matematica di m. 2,30 (2,10 per i locali accessori e servizi) ai locali sottotetto esistenti, estendendo la norma di cui alla legge 16/08 che vale per le nuove costruzioni.
Valutiamo positivamente, come gruppo di Forza Italia, l’abbandono di modifiche alle misure minime presenti nella precedente bozza di legge, riportate a m. 1,50 per gli spazi ad uso abitazione e m. 1,30 per quelli ad uso accessorio, con la media di m. 2,30 e di m. 2,10 per i locali accessori; come è positiva la cancellazione del limite del 10% del volume geometrico come percentuale massima di incremento (prevista nel D.D.L. originario), mentre viene inserito il limite dell’altezza massima riferita agli edifici circostanti, quando non prevista nei Piani Urbanistici Comunali. Positivo è il rinvio al Permesso a Costruire se viene modificata la sagoma degli edifici, togliendo responsabilità ai progettisti (in precedenza l’istanza prevista era la D.i.a.). Questa proposta di modifica della Legge dei Sottotetti prevede anche modifiche alla legge 16, con particolare riferimento al Decreto del Fare, per adeguare la Legge 16 alle modifiche introdotte dal Legislatore Nazionale ai vincoli sulle distanze dai fabbricati.
Avevamo sottoposto agli uffici la norma votata e approvata dalla "rossa" regione Emilia Romagna, ritenuta da molti, anche tra gli avvocati della nostra Regione, una norma scritta bene, che recita: "3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380:
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale".

A volte conviene "copiare" da chi ha già prodotto una norma di legge Regionale scritta bene e chiara. Non si vergogni l’assessore a recepire una norma approvata dall'Emilia Romagna che ha dimostrato la sua validità.
Ci è stato assicurato dall'Assessore all'Urbanistica Cascino che, entro la fine dell’anno, si interverrà in questo senso anche sulla Legge Regionale Urbanistica, la n. 36 del 1997. Per ora, ci accontentiamo delle modifiche introdotte alla Legge Regionale 16, in particolare all’art. 7 che recita: a modifica degli articoli 10, 18 e 78 della l.r. 16/2008) Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "in deroga ai parametri urbanistico edilizi" sono sostituite dalle seguenti: "senza applicazione dell’indice edificatorio" e al comma 1 dell’articolo 18 della l.r.16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, prima delle parole: "Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente", sono inserite le seguenti: "In attuazione dell’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "Negli interventi di nuova costruzione e", sono inserite le seguenti: "negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia".

Siamo contenti che sia stato approvato in Commissione, e quindi parte integrante del testo di Legge, l’emendamento proposto dal nostro gruppo che prevede l’altezza di m. 1,40 invece che m. 1,50 per la definizione della altezza minima del sottotetto esistente come requisito per la trasformazione. Questo perché molti Comuni hanno introdotto, nei propri regolamenti, altezze inferiori a m. 1,50, e l’altezza di m. 1,40 appare più aderente alle indicazioni che vengono dai Comuni.

Come riproponiamo in aula l’emendamento al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001, circa dell’eliminazione della parola "legittimamente" in relazione agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, così come modificata. Infatti, negli edifici antichi, è difficile verificare la legittimità di questi volumi. Per il nostro gruppo la definizione "edifici esistenti" è più che sufficiente e esaustiva per evidenziare gli immobili che possono usufruire della legge".
Il Comma 2 potrebbe essere così riformulato: "Si definisce sottotetto, ai fini dell’applicazione della presente legge, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici (Canc. legittimamente) esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della DIA obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: …omissis…"

Così come riproponiamo un emendamento all'Articolo 2 (Interventi di recupero) che recita: "Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all'articolo 1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e la ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali".

Infatti, riteniamo che la demolizione e ricostruzione sia assentibile per i motivi legati anche all’adeguamento sismico degli edifici. Non si capisce per quale motivo i privati debbano ricorrere ad espedienti quali farsi rilasciare il recupero del sottotetto con un progetto con Dia o con Permesso a Costruire, a seconda della tipologia di intervento, e poi, una volta legittimato il recupero, operare in variante per l’eventuale demolizione e ricostruzione. Quindi l’ articolo 3 (del DDL n. 293) che sostituisce l’articolo 2 della l.r. 24/2001 potrebbe essere così emendato:…omissis … Tali interventi non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell’edificio (inserire: ameno che l’edificio non venga ricostruito con la stessa sagoma e sedime con l’aggiunta del recupero del sottotetto).

Per concludere, il recepimento del Decreto del Fare sulle distanze dalle costruzioni, l’estensione del limite temporale della legge all'approvazione della stessa, quindi dal 2001 al 2014, la possibilità di recuperare i sottotetti oltre la soglia del 20% del volume come nuova costruzione senza indice, sono le novità sicuramente qualificanti e positive di questa legge. Le premesse non erano positive, infatti, il testo originario della modifica della Legge 24, predisposto dalla Giunta, da noi ferocemente contestato, risultava troppo appiattito nei confronti dell’orientamento del Tar della Liguria, orientamento peraltro non ancora confermato da nessuna sentenza di rango superiore. Sicuramente il Decreto del Fare e i nuovi orientamenti giurisprudenziali anche del Tar della Liguria, conseguenti alla nuova norma di rango nazionale, hanno determinato un’inversione di tendenza che ha portato a questo testo di legge, teso a fare chiarezza e ad eliminare, per quanto possibile, i contenziosi legali.
Grande contributo è stato dato dalle audizioni dei tecnici del settore, in particolare dagli Avvocati Amministrativisti ma anche dagli Ordini e Collegi professionali che, con interessanti proposte, hanno contribuito a emendare e migliorare questa legge. Rimane aperto il nodo e la perplessità segnalata, anche dagli avvocati amministrativisti, sulla impossibilità di applicare la Legge dei Sottotetti e la contemporanea demolizione e ricostruzione di fabbricati...
Oggi, abbiamo portato in Consiglio regionale questi argomenti e questi emendamenti, cercando di far approvare dall’assemblea questa norma di buon senso.
Rimane da capire quali saranno gli effetti della revisione di questa Legge sugli indirizzi interpretativi allegati alla delibera della Giunta Regionale, la DGR 1662 DEL 20/12/2013, in modo da rendere coerente questi indirizzi con la definizione di nuova costruzione di cui alla LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16 "DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA" - COORDINATA CON LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9 in vigore. Infatti, questi indirizzi interpretativi allegati a questa delibera di giunta sono in contrasto con la Legge Regionale 24/01 e con questa modifica in approvazione oggi. Se si ammette poi che gli interventi sono interventi che prevedono un recupero del sottotetto con una quota di volume inferiore al 20% del volume totale del fabbricato, come in effetti è accaduto, come prevede il comma f) dell’art.10 che disciplina la Ristrutturazione Edilizia della LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16, al titolo DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA COORDINATA CON LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9,che recita: gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all’articolo 15 e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui all’articolo 70 [1], gli stessi non possono essere definiti nuova costruzione, anche ai fini della verifica sismica dei Cementi Armati. Se il nuovo tetto prevede un innalzamento della quota d'imposta perimetrale superiore ad 1,00 metro, l'intervento deve essere classificato come intervento locale o di miglioramento.
Ci siamo riservati, come gruppo di Forza Italia in VI Commissione, di modificare il voto di astensione in voto favorevole in Consiglio se questi emendamenti, in seguito alla discussione in Aula, saranno approvati. Diversamente valuteremo il nostro voto su questa modifica alla Legge Regionale 24 del 2001 che, di fatto, rappresenta una attualizzazione, sulla base delle normative intervenute di Rango nazionale (Decreto del Fare) ed un adeguamento di un’ottima legge approvata, ricordiamolo sempre, dalla Giunta di centrodestra del Presidente Sandro Biasotti, una legge che ha dato buoni frutti in termini quantitativi e qualitativi, di risposta ai bisogni dei cittadini e di volano per una filiera come quella dell’edilizia che, più di altre, mostra i limiti imposti dalla crisi economica, per un settore sempre più vessato da tasse sulla casa e gabelle, non ultima la rivalutazione del Catasto e l'assurda proposta di rivalutare ancora le rendite catastali, imposte dagli ultimi governi, dopo che il Presidente Silvio Berlusconi aveva eliminato la iniqua tassazione sulla prima casa, surrettiziamente riproposta sotto mentite spoglie. Una buona legge (la 24/2001) che oggi ha bisogno solo di essere aggiornata e migliorata, per evitare l’impasse dato dall’interpretazione "diversa" dei funzionari dei Comuni e le impugnative al Tar su singoli progetti che, peraltro, con una sentenza di Luglio, ha sancito la bontà della legge, modificando l’orientamento precedente, anche in seguito all’approvazione del Decreto del Fare.

Rimaniamo in attesa delle modifiche urgenti necessarie per rendere attuale, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Fare e nel testo del Decreto Sblocca Italia, una volta convertito in legge, anche la Legge Urbanistica Regionale, quella Legge 36 del 1997 che, passati i 15 anni di età, è anch'essa bisognosa di una revisione e di un aggiornamento.

Marco Melgrati
Capogruppo di Forza Italia

11/05/2014 08:02:00 PM

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