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Nella Città dell'uomo, per l'Ing. Adriano Olivetti, la bellezza, l'amore, la verità e la giustizia, rappresentavano un'autentica promozione spirituale. Gli uomini, le ideologie, gli Stati che avranno dimenticato una sola di queste forze creatrici non potranno indicare agli altri e alle nuove generazioni il cammino della civiltà.

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LE ULTIME NOVITA' DI ALASSIO iTEK

ALASSIO, NAVIGANDO TRA SMARTPHONE ED APP

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…come i cittadini convivono con le nuove tecnologie mobili di comunicazione


di Andrea Sicco




Secondo un nostro più recente sondaggio, gli alassini risulterebbero sempre più legati ai propri cellulari e all'utilizzo dei relativi software applicativi installati. Attualmente, il tempo di utilizzo medio stimato si aggirerebbe intorno alle 5-6 ore quotidiane.
La funzionalità "voce", secondo quanto dichiarato, sarebbe praticamente utilizzata da tutti gli utenti ma non tutti, invece, utilizzerebbero le app gratuite di messaggistica istantanea (Whatsapp e/o Telegram). In media, le telefonate per singolo utente, si aggirerebbero intorno ad una decina di telefonate al giorno mentre i messaggi di testo scritti ed inviati, mediante app, sarebbero circa una sessantina, cui si aggiungerebbero quelli vocali (circa una quindicina).
Il 5% degli alassini dichiara di non essere iscritto a nessun gruppo "Whatsapp" e/o "Instagram", mentre il 55% aderisce da uno a cinque gruppi, il 28% da sei a dieci gruppi ed il 12% ad oltre una decina di gruppi.
Nelle ultime 24 ore, gli intervistati che hanno scambiato messaggi con meno di cinque persone, mediante queste app, si aggirano attorno al 28%. Un 35% ha sentito, attraverso questi canali, tra le cinque e le dieci persone, un 25% tra le dieci e le venti persone, un 12% tra le venti e le trenta persone.
Secondo quanto verificato in merito alle abitudini di tutti gli utenti, i cari e vecchi SMS risulterebbero decisamente destinati all'estinzione per scarso nonché marginale utilizzo.
In crescita invece l'utilizzo degli "assistenti virtuali", un 45% dichiara di usarli abitualmente (un 15% tutti i giorni, un 25% qualche volta alla settimana ed un 5% raramente), un 15% li ha provati ed ha smesso, un 20% ancor non li conosce ma vorrebbe provarli. Un buon 20% non si dice interessato a questo tipo di servizio.
Nel 35% dei casi, la prima chiamata del mattino va ai genitori, nel 25% a moglie o marito e nel 15% a fidanzato o fidanzata. Contattare gli amici del cuore è un'attività che non va oltre il 5%, l'amicizia del cuore però recupera posizioni quando, per il diretto interessato, si tratta di fare una telefonata nel tentativo di migliorare il proprio umore (in questo caso la scelta supera un buon 20%).
Un 20% dei consultati, dice di poter resistere senza curiosare tra messaggi ed altri contenuti online per meno di un'ora, seguito da un 18% che dice tra una e due ore. Un 30% resiste tra le tre e le sei ore, un 15% tra le sei e le dodici ore e un 17% tra le dodici e le ventiquattro ore.
Tra 10 anni, il 60% degli utenti attuali pensano di possedere ed utilizzare uno smartphone (a sommare un 40% che pensa sia probabile), presupponendo una vita ancor lunga per questo tipo di dispositivi. Un buon 90% immaginano un futuro smartphone più leggero, con schermo flessibile e più grande, il restante 10% non riesce ad immaginare come potrà essere il futuro degli smartphone.
Sul tema del ricambio del dispositivo attualmente in uso (che per il 55% degli intervistati ha meno di tre anni di vita e non ha intenzione di cambiarlo), un 15% pensa che lo cambierà entro sei mesi ed un 30% entro circa un anno.
Da quanto riscontrato, gli alassini non fanno eccezione dal resto dell'Italia, Paese ai primi posti delle classifiche mondiali per il numero di acquisti di telefonini ed oggetti hi-tech.
12/19/2019 10:43:00 PM

LA FABBRICA DELL'UOMO MACCHINA

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"Ogni uomo, se lo decide, può essere lo scultore del proprio cervello..."
(Santiago Ramòn y Cajal)


di Andrea Sicco



L'informatico ed inventore Ray Kurzweil prevede che già in questo secolo saremo in grado di inviare messaggi elettronici e fotografie direttamente da cervello a cervello, conservandone copia ed eseguendone backup (salvataggio di sicurezza dei dati).
Le ricerche in tale ambito (interfacciamento cervello-computer) procedono speditamente verso ulteriori e nuovi risultati. Si sta lavorando alla comunicazione cervello-cervello fra topi, fra umani e roditori e fra umani.

Nel 2013 Rajesh Rao, ricercatore dell'Università di Washington, con procedimento non invasivo, riuscì a giocare ad un videogioco a distanza, controllando, con la propria mente, il dito di una mano del collega Andrea Stocco presente in un diverso laboratorio del medesimo campus universitario. Nel dettaglio, un casco di elettrodi registrava l'attività cerebrale di Rao e, mediante internet, inviava l'attività direttamente alla cuffia di Stocco, nella quale un TMS installato (dispositivo per la stimolazione magnetica transcranica) trasmetteva gli ordini di movimento.

Nel febbraio 2016, un gruppo di ricercatori dell'Università di Pittsburgh sperimentò un dispositivo ad elettrodi  inserito nella corteccia motoria del cervello di un paziente tetraplegico per raccogliere gli ordini generati dal suo cervello, per poi trasmetterli al meccanismo del suo braccio protesico, in grado di eseguire movimenti (afferrare, sollevare e spostare oggetti).

Nell'ottobre 2016, un team diretto e coordinato dal neuroscienziato ed ingegnere biomedico Robert Gaunt, all'Università di Pittsburgh, fu in grado di far recuperare le funzionalità sensoriali del tatto ad un paziente tetraplegico mediante un braccio cibernetico collegato a microelettrodi impiantati nella corteccia somatosensoriale e collegati alle dita dell'arto artificiale. Nello specifico, quando un dito veniva toccato, i sensori trasmettevano la sensazione di contatto sotto forma di segnale elettrico alla zona della corteccia cerebrale responsabile del senso del tatto in quel dito e ciò induceva, nel cervello del paziente, una sensazione tattile del tutto simile a quella normale.

Con inizio negli anni '70 e con la prima sperimentazione nel 2002 da parte di Kevin Warwick, (ingegnere esperto di robotica che si impiantò nell'avambraccio un chip con matrice di cento elettrodi in grado di registrare l'attività elettrica dei neuroni da trasferire ad un “computer trasformatore” dei dati ricevuti, raccolti in ordini di movimento ed inviati ad un braccio robotico situato dall'altra parte dell'Atlantico in grado di riprodurli fedelmente) lo studio dei circuiti neurali con i relativi schemi di attività, contemporaneamente al progresso della tecnologia applicata al cervello umano, svilupperà sistemi di collegamento tra materia cerebrale e macchina, sempre più avanzati ed interessanti, aprendo così nuovi orizzonti nel panorama scientifico e tecnologico dell'ingegneria biomedica.
 
11/18/2019 04:40:00 PM

GEOMAGNETISMO

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...E' L'ORA DI AGGIORNARE NUOVAMENTE I TELEFONI E NON SOLO
 
di Andrea Sicco






A gran richiesta da parte di alcuni lettori interessati al cosiddetto "World Magnetic Model" ossia ai dati dell'attuale campo magnetico a cui fa riferimento la moderna navigazione, a partire dalle navi sino ad arrivare al funzionamento di strumenti più comuni come smartphone e Gps, affronteremo ora tale argomento, in ambito di geomagnetismo, i cui esperti si riuniranno il 30 Gennaio per fare il punto di una situazione in continua evoluzione nel tempo.

Esistono due tipologie di poli terrestri: quello geografico, attorno al quale ruota il pianeta Terra e quello magnetico, ad una distanza di circa 500 km, attorno al quale ruota invece il campo magnetico terrestre.
I poli geografici rappresentano i punti d’incontro dell’asse di rotazione terrestre con la superficie del pianeta. I poli magnetici sono generati dal campo magnetico terrestre. È come se un’enorme calamita, a forma di barra, fosse disposta internamente alla Terra, in posizione quasi coincidente con l’asse di rotazione. La coincidenza non è perfetta e l’ago di una bussola che indica il Polo Nord magnetico forma un piccolo angolo rispetto al Polo Nord geografico. Questo angolo si chiama declinazione magnetica ed il suo valore è differente, a seconda della località.
La posizione dei due poli magnetici è variabile nel tempo: nel 1831, il Polo Nord magnetico era a circa 70 gradi di latitudine nord e 97 gradi di longitudine ovest, oggi è invece a 74 gradi di latitudine nord e 100 gradi di longitudine ovest, nell’arcipelago canadese.
C'è un punto in cui la direzione dei due poli appare coincidente ed è situato sul centesimo meridiano ovest, in un qualsiasi punto a sud del settantaquattresimo parallelo nord. La presenza di rocce magnetiche nella crosta terrestre disturba la bussola, pertanto, anche in questo caso, la declinazione magnetica può non essere uguale a zero.
Il Polo Nord magnetico fu rilevato nel 1831 nell'Artico del Canada da James Ross, non risulta stabile e, attualmente, si sta spostando piuttosto rapidamente verso la Siberia. Il suo recente movimento ha preso una vera e propria accelerata, in 20 anni si è spostato quasi quanto in 100 anni. Nell'eventualità di notevole movimento, si potrebbero verificare dei problemi negli spostamenti intercontinentali. Chi, invece, utilizza il Gps per modesti tragitti, non ne subirà le conseguenze.
Il campo magnetico opposto, posizionato sotto il Sud America e sotto l'Oceano Pacifico orientale, ebbe un picco d'intensità piuttosto anomalo nell'anno 2016 ma ciò non dovrebbe essere riconducibile ad un'inversione del campo magnetico, cioè quando il Polo Nord magnetico diventa Polo Sud e viceversa, fenomeno che si verifica una volta ogni 700000 anni circa, ma più semplicemente a fenomeni locali.
Si ritiene che il campo magnetico terrestre sia originato dalle correnti elettriche che si muovono all’interno del pianeta. I movimenti del ferro fuso che costituisce il nucleo esterno del nostro pianeta generano forti correnti elettriche che, a loro volta, producono il campo magnetico. L'impulso geomagnetico avvenuto sotto il Sud America potrebbe essere ricondotto a onde idromagnetiche nel profondo del nucleo mentre il movimento veloce del Polo Nord magnetico potrebbe essere collegato ad un getto, ad alta velocità, del ferro liquido localizzato sotto il Canada.


10/31/2019 06:28:00 PM

Visual Studio Community 2015

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4/13/2016 06:09:00 PM

ELETTRONICA "VINTAGE"

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"UN PO' DI STORIA OLIVETTIANA..."

di Andrea Sicco


A gran richiesta da parte dei lettori di ALASSIO iTEK, ripercorriamo le strade che condussero ai numerosi successi a livello mondiale da parte della più conosciuta fabbrica italiana di calcolatori elettronici degli anni sessanta.
Il nostro breve viaggio partirà dai progetti realizzati dal gruppo di lavoro diretto dal Prof. Ing. Piergiorgio Perotto, un settore aziendale orientato dal medesimo non tanto verso la gamma medio-grande dei calcolatori ma piuttosto verso il calcolo da tavolo, il trattamento dei dati di ufficio e l’automazione delle filiali bancarie. Si realizzarono le cosiddette "fatturatrici", combinando un moltiplicatore elettronico "UME" con le contabili meccaniche "Audit". Si realizzarono terminali come il "TC380", associando un'unità elettronica programmabile ad una telescrivente. Nasceva così un nuovo gruppo di esperti che avrebbe posto in essere la "Perottina" o "Programma 101" (P101), una nuova calcolatrice programmabile da tavolo. Nel 1965 questo compatto prototipo di tecnologia avanzata già trasportabile, segnò una pietra miliare nella storia dell’elettronica ed informatica italiana a livello internazionale, essendo la prima realizzazione al mondo di macchina elettronica già definibile come "Personal Computer".
Perotto, assieme ai progettisti della "P101" De Sandre e Garziera, scelse, come memoria interna, una *linea di ritardo di tipologia "magnetostrittiva", un filo di acciaio vettore della trasmissione sonica, in alcuni millisecondi, di un treno di impulsi rappresentanti un migliaio di bit. Per la "P101" tale scelta si rivelò ben presto come un vero e proprio successo.

La stessa tecnologia di gestione di memoria era già stata adottata per un altro prototipo, tra cui, quello condotto da un altro gruppo di esperti, denominato "35 elettronica", un elaboratore di dimensioni maggiori ma concettualmente simile. Nella 35, al fine di raggiungere una capacità di memoria desiderata, senza prolungare eccessivamente i tempi di accesso, si decise di utilizzare non una linea ma quattro linee magnetostrittive in parallelo. Il tutto fu inviato dall’ufficio sistemi a fare quella che più tardi sarebbe stata una "independent review del progetto 35". Fu tale progetto ad incontrare purtroppo alcune difficoltà tecniche. La sincronizzazione tra quattro linee si rivelò estremamente instabile, richiedendo tarature giornaliere. Per far fronte al problematico processo di sincronizzazione, ed al trattamento al volo dei dati emessi da quattro linee diverse, era stata costruita una logica complessa, ormai arrivata oltre 1.800 NOR gates con altrettanti transistor. Il costo complessivo di questa struttura logica aveva già superato quello di una memoria a nuclei, come ad esempio quella di 4K, già in uso nell’elaboratore "Elea 4001" che implementava una capacità superiore con un tempo di accesso enormemente inferiore rispetto alle cosiddette linee magnetostrittive.

Nel giro di circa un mese di tempo, emerse l’impostazione della "4035" che, con circa 730 transistor iniziali ed oltre ad una matrice di memoria RAM a nuclei, svolgeva la funzione di unità centrale e di controllo di una stampante parallela. Fu possibile realizzare una logica di controllo a sequenza mediante la scelta di un set di istruzioni semplificato e senza ricorrere necessariamente ad una memoria ROM di microprogrammi. Le operazioni venivano svolte entro il tempo degli accessi alla RAM strettamente necessari. La moltiplicazione, per esempio, era gestita da un software dedicato. Nei test complessivi, la nuova soluzione superava, per più di un ordine di grandezza, la velocità della 35. La velocità disponibile veniva sfruttata anche per il controllo delle due operazioni di input-output simultanee, gestite sdoppiando la logica di sequenza dell’unità centrale, in modo da farle seguire due attività tra di loro asincrone. Tutta la logica di priorità e d'interlacciamento tra le due operazioni simultanee comprendeva 6 NOR gates, una configurazione talmente ottimizzata da meritare il brevetto. Il sistema fu infatti successivamente brevettato. Le strutture dei dati della 4035 erano state definite in coerenza con l’architettura "byte-oriented" della serie statunitense "360 IBM".

La "General Electric" stava acquisendo i laboratori dalla Olivetti quando il progetto esecutivo di "Elea 4035" era già più che avviato, giungendo alla traduzione in piastrine e cablaggi, a confermare un periodo di severa ma puntuale revisione di tutte le iniziative in corso.
Tutti i progetti vennero raffrontati con le specifiche che la General Electric aveva approntato per la gamma dei prodotti che intendeva collocare sui mercati internazionali. Gli esami finali diedero risultati purtroppo negativi per quasi tutti i progetti in corso, salvo una possibilità emersa per la macchina 4035. Quest’ultima si avvicinava, come costi e prestazioni, alle specifiche GE di una macchina denominata "Triad", in realtà non un elaboratore ma un "terminale batch", cioè un’unità analoga a prodotti simili della IBM e della Univac, destinata esclusivamente a ricevere dati da linea telefonica per poi stamparli e già predisposta a leggere schede perforate per trasmetterne i dati in linea. Fu collegato al 4035 un governo linea per mettere a punto le sovrapposizioni della linea con ulteriori input-output. Un messaggio trasmesso in linea doveva cioè corrispondere a più righe stampate oppure a più schede lette. La sovrapposizione "1 a 1", tra due operazioni elementari di input-output, non era più sufficiente, si dovevano cioè sovrapporre "1 a n". Ben presto si raggiunse l’obiettivo e la GE riconobbe che il risultato ottenuto soddisfaceva le specifiche della Triad e, con le sue caratteristiche di elaboratore "general purpose", si era confermato affidabile anche in prospettiva di un mercato molto più ampio di quello precedentemente ipotizzato.

La 4035 fu ribattezzata "Olivetti General Electric" o "OGE Elea 4-115" e, con l’uscita della Olivetti dalla "joint venture" con la GE, semplicemente "GE 115". La guida del gruppo, per gli aspetti organizzativi, fu affidata a Lugari. Dolazza dimostrò la possibilità di miglioramento delle prestazioni del 115 passando dal dimensionamento temporale di caso pessimo ad un dimensionamento accuratamente definito in modo statistico: "il ciclo di memoria venne ridotto, semplicemente tarando le temporizzazioni, da 10 a 5,5 microsecondi". Il 115 fu lanciato nel ‘65 e restò il prodotto base per circa dieci anni.

Nell’ambito del gruppo internazionale, GE, di cui faceva parte oltre alla OGE anche la "Bull General Electric", si avviò l’iniziativa per realizzare una linea di elaboratori "Linea 100", destinata a soddisfare la fascia al di sopra del 115 e al di sotto dei "GE 400 e 600", modelli realizzati negli Stati Uniti d'America.

Gli esperti olivettiani, con i colleghi francesi, stabilirono un’architettura hardware compatibile verso l’alto, a partire dal 115, riuscendo a convincerli che la compatibilità poteva essere impostata come estensione propria del set di istruzioni 115, senza penalizzare idee e obiettivi da loro già definiti in precedenza per un elaboratore di classe media nominato "140". La linea così impostata comprendeva, oltre al 115 che subì anche un ridisegno esterno detto "New Line" ed un downgrade commerciale detto "105", un nuovo elaboratore affidato alla Olivetti, detto "130" (in downgrade anche "120") e nella parte alta il "140" della Bull, modello abbandonato prima dell’industrializzazione.

Nel ‘66, e nei primi mesi del ‘67, si lavorò sull’impostazione logica del 130, che utilizzava i primi circuiti integrati MSI, da 16 flip-flop su un chip per costruire un set di registri, anticipando così una tecnica successivamente battezzata "bit-slice". Soverini e Collina, assieme ad altri colleghi, completarono ed ingegnerizzarono la macchina.

La Olivetti, nel frattempo, si prefissò un nuovo, ulteriore, effettivo passaggio all’elettronica, dopo quello interrotto dalla cessione dei laboratori aziendali alla statunitense General Electric, nella ormai consueta indifferenza della classe politica italiana.

*Memoria "a linea di ritardo": l'uso delle memorie a linea di ritardo risale agli anni quaranta e può essere imputata a John Adam Presper Eckert. Questa tipologia di memoria in ambito elettronico-informatico fu utilizzata in alcuni elaboratori elettronici dell'epoca e richiedeva una periodica lettura e riscrittura dei dati, pena la degradazione delle informazioni memorizzate. Rispetto alle moderne memorie digitali, quest'ultima era una memoria ad accesso sequenziale. Le informazioni s'inserivano all'interno della memoria come impulsi elettrici, la memoria traduceva il segnale in un'onda meccanica a propagazione lenta in un mezzo ad elevata densità (mercurio). Alternativamente le onde si propagavano in una bobina detta magnetostrittiva o in un cristallo detto piezoelettrico. Il mezzo fisico era in grado di memorizzare da centinaia fino a migliaia di impulsi contemporaneamente. Una volta che le onde meccaniche raggiungevano la fine del mezzo, venivano convertite in impulsi elettrici e nuovamente reinserite nel mezzo stesso. L'accesso a un generico dato richiedeva l'attesa del passaggio del segnale, ovvero che, in media, il segnale attraversasse metà del mezzo fisico, richiedendo alcuni microsecondi.


Nell'ambito del convegno sui temi dell’E-Health Care e delle Scienze della Vita (www.lifetechforum.it), che si svolgerà il 6 e il 7 Aprile presso il CISEF (Centro Internazionale Studi e Formazione Germana Gaslini) si terrà la 

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
"PER L'INNOVAZIONE DIGITALE"
   DEDICATO A PEROTTO E ZUCCA

L'evento avrà luogo giovedì 7 aprile alle ore 16

con interessanti interventi e vedrà anche la partecipazione di alcuni vincitori degli anni passati (vedi locandina)
L’ingresso è libero; il CISEF si trova in Via Romana della Castagna (Genova Nervi: http://www.cisef.org/dove_siamo.php )

Con l'occasione ricordo che è aperta l'iscrizione ad AICA e che il Vostro sostegno ci è indispensabile per organizzare manifestazioni quale questa a supporto di giovani talenti, oltre a sostenere lo sviluppo del sistema delle competenze digitali in Italia. Le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito www.aicanet.it

Roberto Ferreri
 

3/25/2016 11:01:00 AM

CASA FUTURA

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Viaggio nel mondo tecnologico della domotica

di Andrea Sicco

Dispositivi elettronici di ultima generazione, soluzioni ed innovazioni tecnologiche attendono ansiosamente l'accesso di casa vostra, d'ufficio e non solo.
Era prevedibile che una diffusione capillare della connessione a banda larga sui dispositivi mobili (smartphone, tablet, notebook, ecc) a costi sempre più bassi e concorrenziali, estremamente semplici da installare, da programmare ed utilizzare, trasformasse le abitazioni e/o i luoghi di lavoro in "ambienti hi-tech", più autonomi, più sicuri ed "intelligenti".

Attualmente, il panorama tecnologico delle proposte commerciali risulta già estremamente interessante e più che variegato.
Le aziende del settore, al fine di poter gestire le nuove proposte, stanno realizzando piattaforme web compatibili con altre piattaforme (Apple, Google-Android, Microsoft, ecc) al fine di rendere possibile la comunicazione in modalità semplice, intuitiva ed efficace tra sensori e videocamere di sorveglianza con dispositivi mobili dotati di apposita applicazione, gestibili da postazioni interne all'ambiente o da remoto cioè da postazioni presenti in ambienti esterni e lontani. Si sta lavorando per assicurare un equilibrato rapporto tra privacy e sicurezza. Da sottolineare la funzione video di monitoraggio "ad esclusione" che permetterà di accedere, dal proprio smartphone ed in ogni momento, ad una qualsiasi videocamera installata per vedere che cosa stia accadendo in un determinato momento, registrando in memoria un video solamente se verrà rilevato un evento inatteso. Rilevatori di movimento ed interruttori saranno gestibili, in tempo reale, da internet per poter accendere o spegnere e, più in generale, monitorare i consumi di ogni singolo elettrodomestico connesso in un qualsiasi ambiente di casa e/o di lavoro. Mediante semplici ed apposite *App, una serie di sensori per il controllo delle intrusioni, di fumo e incendio, perdite d'acqua dagli impianti idraulici, sarà in grado di inviare notifiche al dispositivo mobile collegato da diverse postazioni in cui risultino presenti anche delle telecamere attivate. Sensori smart rileveranno l'apertura e/o la chiusura di porte e finestre, notificando ed inviando aggiornamenti ogni volta che verrà rilevato un movimento o verificata una variazione di temperatura, di luminosità con possibilità di intervenire a distanza, accendendo o spegnendo le fonti di luminosità, i sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento collegati a prese telecomandate. Da sottolineare le funzionalità di "centraline intelligenti" interfacciabili con reti wi-fi domestiche.

Inoltre, le aziende stanno lavorando per garantire all'utente finale un'installazione e una configurazione dei nuovi dispositivi, senza ricorrere necessariamente a tecnici specializzati o ad invasivi interventi di opere murarie. Seguendo queste linee guida, si faciliterà, in modo significativo, la diffusione della domotica.

Quando, ad aprirvi la porta, non sarà più una persona ma un simpatico robot gestito a distanza, la vera sorpresa non sarà questa situazione ma piuttosto la semplice constatazione che le vostre disposizioni saranno state eseguite fedelmente, senza perdite di tempo e senza contestazioni di sorta.

*App: termine che deriva dall'abbreviazione di "applicazione" ed indica la variante delle applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi elettronici di tipologia mobile, quali smartphone e tablet.

 


9/21/2015 10:13:00 AM

INTERNET E INDUSTRIA 4.0

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"...Nella ragnatela dove e quando i sogni digitali diventano idee elettroniche"

di Andrea Sicco


Internet è tuttora definito come il più vasto e funzionale sistema di comunicazione via computer e linea telefonica più esteso al mondo. Sviluppato come evoluzione della rete "ARPANET" (nata nel 1969 da un progetto del Pentagono per connettere tra loro, e ad alta velocità, alcune e potenti postazioni-computer), in pochi anni si è esteso a decine e decine di nodi, ampliandosi sempre di più, dando luogo a numerose interconnessioni ed avviandosi a diventare quel servizio che tutti noi conosciamo ed utilizziamo quotidianamente.
L'insieme delle informazioni in transito, raccolto e distribuito in modalità ipertestuale, da cui il nome "WWW" (World Wide Web) ovvero "ragnatela estesa a tutto il mondo", non è nato come Internet e non va pertanto confuso, inteso, identificato come Internet ma è più recente, risale al 1989 e la sua introduzione si deve a un'iniziativa del CERN di Ginevra che ha voluto, in tal modo, facilitare e migliorare lo scambio di dati e di informazioni tra i ricercatori. Il protocollo noto come "HTTP" o "HyperText Transfer Protocol" (protocollo di trasferimento di un ipertesto), facilita la creazione di ipertesti e la navigazione tra di essi. Un opportuno linguaggio ipertestuale, il famoso "HTML" o "HyperText Markup Language" (linguaggio a marcatori per ipertesti), permette di impostare i documenti in formato standard; mentre un programma di riconoscimento (il browser) ne consente la lettura.

Con il passare degli anni, la grande rete commerciale globale ha portato innovazioni di grande impatto, moltiplicando l'inventiva ed estendendosi in un modo tale che solamente quando è in corso se ne può comprendere la portata.
Inizialmente, servizi come l'Instant Messaging e i Social Network furono ideati sfruttando una rete planetaria con funzione principale di condivisione delle informazioni ma, attualmente, Internet indica nuove esigenze alle quali rispondere con applicazioni di telecontrollo, telemetria e sicurezza che consentano di appoggiarsi ad una infrastruttura mediante la quale sia possibile monitorare ed operare su qualsiasi oggetto e da ogni parte del mondo. La telemedicina, ad esempio, permette di eseguire diagnosi a distanza su pazienti nei luoghi più disagiati del pianeta. L'esigenza di collegare al web oggetti di uso comune, di elettronica indossabile, di elettronica di bordo ed elettrodomestici, ottimizzerà ulteriormente la nostra vita. Il web consentirà la creazione di nuovi modelli di calcolo sulla base delle attività quotidiane di un singolo individuo, di monitorare le condizioni ambientali circostanti, di operare a distanza con sistemi basati su realtà virtuale.

Nell'ambito dell' "Industria 4.0" o industria del futuro, macchine ed interi insediamenti produttivi interagiranno, comunicheranno tra loro e con l'operatore, per migliorare la produttività e, soprattutto, la sicurezza, grazie all'estensione industriale di quella che è già definita "Industrial Internet of Things". In questo scenario, sarà quanto mai necessario rendere possibile il potenziamento proprio dell'infrastruttura Internet per supportare l'incremento del flusso di dati che vi si riverseranno e per fornire l'accesso alle miriadi di dispositivi con relativa richiesta di connessione. Non è infatti una semplice casualità che Internet sia passata al "protocollo Ipv6"; protocollo che estende a 232 gli indirizzi di rete disponibili. Le applicazioni fisse come, per esempio, gli elettrodomestici e i sistemi di sicurezza intelligenti, si appoggeranno alla rete cablata ma le applicazioni mobili, indossabili e presenti in luoghi non cablati, richiederanno necessariamente una rete wireless, la cui tecnologia non risulta ancora ben definita. La telefonia mobile "LTE" o ed il futuro "5G" si confermeranno come tecnologie di fondamentale importanza. Il mondo della ricerca punta molto anche sulle connessioni wireless "punto-punto" o "punto-multipunto" su "bande ISM", peraltro, meno complesse e meno costose delle reti cellulari. Risulterà necessario l'utilizzo di apparati che consentano collegamenti a grande distanza, mantenendo potenza di trasmissione e di basso consumo.
Il tutto darà lavoro a nuovi e più numerosi produttori, da quelli impegnati nella produzione di "microcontrollori low-power" sino ad arrivare a quelli che produrranno "soluzioni RF".
Per concludere, e per fare un esempio, i "protocolli Long Range" recentemente sviluppati, grazie alla capacità di minimizzare l'effetto del rumore, permetterebbero già di rendere leggibili deboli segnali trasmessi con potenze ridottissime.


6/12/2015 04:56:00 PM

MADE IN SAVONA

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Google premia le eccellenze nel digitale

C'è tempo sino a giovedì 30 aprile 2015 per iscriversi alla selezione del progetto "Made in Italy: eccellenze in digitale".

Questo progetto per diplomati e laureati savonesi è promosso da Google con la collaborazione di 64 Camere di commercio e permetterà ai giovani italiani di lanciare il proprio progetto sul web.

128 borse di studio per chi elaborerà progetti digitali che possano aiutare ed incentivare il comparto commerciale delle imprese che operano in ambito agroalimentare, culturale e turistico.

Inoltre, per chi vincerà, ci sarà un corso formativo e 9 mesi di lavoro in azienda.

Per ottenere ulteriori informazioni in merito, cliccare sul collegamento sotto riportato: http://www.eccellenzeindigitale.it


4/27/2015 11:24:00 AM

Ceriale, programma "Ghostbusters"

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Tutti i condomini sono legittimati a richiedere alla banca gli estratti conto intestati al condominio


L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ha accolto il ricorso presentato dal "Movimento Difesa del Cittadino" di Ceriale (Sv) per conto di una signora condomina, in cui si chiedeva di imporre alla banca la consegna della documentazione relativamente al conto corrente intestato al condominio.

La banca rispose che, "in osservanza della privacy", gli estratti conto non potevano essere rilasciati a chi non fosse intestatario del conto, ritenendo tale solo il condominio "nella persona dell’amministratore pro-tempore quale legittimo rappresentante".

L’ABF confermò pertanto il proprio orientamento già espresso nella decisione n. 814 del 19/4/2011, in cui fu stabilito che "la natura giuridica del condominio è controversa in dottrina e in giurisprudenza; tuttavia si ritiene di aderire alla giurisprudenza di Cassazione prevalente che qualifica "il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini", sicché "l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale".

Oltre alla Cassazione c'è un altro precedente: la sentenza di merito del Tribunale di Salerno (in data 30/07/2007) ove si legge che "ogni condomino, in quanto "cliente" […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto".

Il Collegio ha respinto anche l’obiezione sollevata dalla banca di non poter consegnare i documenti per ragioni di tutela della riservatezza in quanto, se è "indubbio che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la clientela […] è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa, la banca è tenuta a dare l’informazione richiesta, non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all’ABF, perché la svincoli dal segreto bancario. […] il condomino che sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio. Il diritto del condomino all’informazione, da un lato, appartiene alla sua sfera giuridica".

Ritenuto fondato il ricorso presentato da MDC, l’ABF ha confermato il principio secondo cui ogni condomino deve avere diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti di conto corrente intestato al condominio nel quale abita.
Per ottenere l’estratto, si può richiedere alla banca una convocazione per ricevere dalla banca stessa l’estratto di conto mostrando un elenco dei componenti il condominio (o altro documento).

MDC di Ceriale ha creato un programma "Ghostbusters" che rileva operazioni non valide di difficile individuazione sull’estratto di Conto bancario.



"Tempi duri per gli amministratori che non hanno una perfetta gestione della cassa del condominio..."
 
...Con la sentenza del 5 ottobre 2011, n° 36022, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di appropriazione indebita si può verificare a carico dell'amministratore di condominio anche per ammanchi di importi esigui nei fondi condominiali, quando la giacenza sia inferiore a quanto risulta dalla contabilità condominiale, dal momento che una differenza contabile di minima entità potrebbe fondarsi anche su presupposti non leciti. I Giudici hanno così affermato che l'esiguità dell'ammanco di cassa di per sé stessa non è in grado di escludere la responsabilità penale dell'amministratore per il reato di appropriazione indebita aggravata, sia sul piano oggettivo che soggettivo.
Ne deriva che l'amministratore di un condominio in presenza di un ammanco di cassa, anche di minimo importo, per evitare la condanna, dovrà dare prova del fatto che tale differenza rispetto al dato contabile è stata causata da altre ragioni, come ad esempio un errore nella contabilità. In assenza di tale prova, egli risponderà anche penalmente dell'ammanco nelle casse condominiali, pur se il reato si è concretizzato in una differenza di minimo importo.
Nella realtà capita troppo spesso che gli amministratori non professionisti usino il denaro dei condomini in maniera impropria, sia per prassi, sia per la mancanza di precise disposizioni di legge sul punto, facendo affluire gli oneri condominiali incassati su propri conti correnti o in depositi bancari comuni, finendo col creare una sostanziale confusione di patrimoni e l'automatica incoerenza del saldo contabile col saldo di cassa.
La giurisprudenza ha cercato di supplire a questa deficienza normativa segnando una serie di principi che l'amministratore deve conoscere ed osservare per un corretta gestione della cassa del condominio:
1) l'amministratore è obbligato a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato, onde evitare che possa sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli dei diversi condominii che gestisce, nonché tra questi ultimi (v. Trib. Salerno Sez. I, 3 maggio 2011, in Contratti 2011, 6, 602, Trib. Torino, 3 maggio 2000, in Arch. locazioni, 2001, 456);
2) per contro, il singolo condomino ha un vero e proprio diritto soggettivo a veder versate le proprie quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio e non personalmente all’amministratore, ed a conoscere l’entità degli interessi che maturino a suo favore (v. Trib. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. locazioni, 1992, 378);
3) la mancata adozione da parte dell'amministratore di condominio di un conto corrente apposito per la gestione condominiale costituisce perciò, da sola, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca del mandato (cfr. Trib. Roma, 24 agosto 2009, in De Jure; Trib. S. Maria Capua V., 17 luglio 1997, in Gius 1998, 121; Trib. Torino, 3 maggio 2000, in Arch. locazioni 2001, 456; Trib. Milano, 29 settembre 1993, in Foro it., 1994, I, 1967 Trib. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. Locazioni 1992, 378);
4) ne consegue che è illegittima la deliberazione dell’assemblea di condominio che preveda di far affluire i versamenti delle quote condominiali sul conto corrente personale dell’amministratore, in quanto ciò integra la lesione del diritto di ciascun condominio alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile comprensibilità della gestione condominiale, limite inderogabile alle scelte discrezionali e gestionali degli organi di amministrazione e governo del condominio (v. Trib. Genova, 16 settembre 1993, in Giust. civ., 1994, I, 2635);
Questo elenco di norme è stato ritenuto così importante dal legislatore che per una parte sostanziale lo ha fatto confluire nel progetto di legge per la "Riforma del condominio", contenuta nel DDL n. 4041, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011, e poi all'esame della Camera dei Deputati, il quale espressamente prevede al comma 5° del nuovo art. 1129 che «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.»; aggiungendo al comma 9, lett. c), come ipotesi tipica di "grave irregolarità" legittimante la revoca dell'amministratore, appunto, «c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto comma».
Il rapporto tra amministratore e condomini è basato sulla fiducia. Questa affermazione indica esattamente l’elemento primario ed indispensabile che giustifica tutto ciò che di seguito andremo a considerare sull’argomento in discussione.
Nello svolgimento del suo mandato l’amministratore deve sempre rispettare gli obblighi di lealtà, correttezza e di diligenza nei confronti dei condomini, soprattutto nella gestione dei fondi condominiali, la cui violazione può incidere negativamente sul rapporto fiduciario, intercorrente tra le parti, fino al punto da rendere impossibile lo svolgimento dell’incarico e la gestione del condominio.
Pertanto, rientra nei poteri negoziali dell'amministratore, e rappresenta una opportuna cautela e garanzia di corretta gestione, l'apertura di un conto corrente, anche se la banca, prima di accendere un conto intestato all'ente (condominio), deve accertarsi dei poteri del richiedente (v. Trib. Padova, 5 luglio 2007, in Imm. e propr., 2007, 11, 734; Trib. Chieti, 8 maggio 2007).
La gestione dei fondi e dei movimenti di cassa condominiali mediante un conto corrente bancario o postale pone l'amministratore anche al riparo da possibili accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non a caso la Suprema Corte ha stabilito che «Nel caso di amministratore di condominio, è necessario verificare, in base alla prova liberatoria offerta dal contribuente, quali siano le singole movimentazioni bancarie riferibili direttamente all'attività di amministrazione del condominio, onde poter conseguentemente escludere che le stesse non costituiscano corrispettivi non dichiarati. La prova liberatoria non può essere generica, ma deve essere specifica, stante la presunzione di cui all'art. 51 D.P.R. n. 633/1972, se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di denaro altrui deve fornire la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di denaro altrui, diversamente, la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato» (v. Cass. civ. Sez. V Sent., 13 giugno 2007, n. 13818, in Notariato, 2007, 5, 494, cfr. pure Cass. civ. Sez. V Sent., 13 giugno 2007, n. 13819, in Mass. Giur. It., 2007).
Nella gestione del conto corrente bancario o postale intestato ad un condominio, l’amministratore non può compiere operazioni che eccedano l’ordinaria amministrazione, salvo il caso di apposita delibera assembleare; è pertanto inefficace nei confronti del condominio già intestatario del relativo conto corrente, l’apertura di credito illecitamente ottenuta dall’amministratore pro tempore dietro presentazione alla banca di falsa delibera da lui stesso redatta, contenente l’autorizzazione assembleare ad effettuare l’operazione bancaria sulla base di necessarie e ingenti somme da sborsare per spese di ristrutturazione dell’immobile; conseguentemente, il condominio non potrà essere chiamato a rispondere del relativo debito derivante dal saldo negativo del conto (v. Trib. Monza Sez. II, 6 novembre 2006; Trib. Firenze, 6 agosto 2004, in Arch. Locazioni, 2004, 721), allo stesso modo non è efficace nei confronti del condominio il contratto di mutuo stipulato dall'amministratore senza preventiva delibera assembleare, anche se stipulato per provvedere alle spese occorrenti alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio (v. Cass. Civ., II sez, 5 marzo 1990, n. 1734, in Foro It. 1990 , 11, I, 3221).
La gestione separata delle risorse finanziarie del condominio è giustificata anche dalla necessità di evitare tutte le conseguenze dannose per l’ente di una eventuale procedura esecutiva o fallimentare che potesse svolgersi nei confronti dell’amministratore, in quanto come è evidente la confusione dei patrimoni potrebbe condurre i creditori – senza che il condominio possa eccepire alcunché – a rivalersi legittimamente su tutti i beni mobili (tra cui il denaro) ed immobili a questi intestati (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2011, n. 7510, in CED Cassazione, 2011, e Cass., sez. I, 7 dicembre 1999, n. 13660, in Foro it., 2000, I, 1905); per contro nello stesso caso di confusione dei patrimoni il creditore del condominio potrebbe rimanere vittima dell’illegittimo e fraudolento occultamento dei fondi del condominio, che venissero versati su conti o depositi bancari intestati personalmente all’amministratore.
Alla scadenza del mandato l’amministratore, dopo la spiegata e corretta gestione dei fondi e della cassa dell’ente, è tenuto a consegnare tutto quanto ha ricevuto per effetto dell’incarico al suo successore ed a rendere il conto della sua gestione.
Ormai è pacifico, sia in giurisprudenza sia in dottrina, che l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato; pertanto, a norma dell’art. 1713 c.c., alla scadenza dell’incarico l’amministratore è obbligato a rendere il conto della sua gestione ed a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto quello che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (v. Cass., sez. II, 16 agosto 2000, n. 10815, in Rass. locazioni, 2001, 117, n. DE TILLA), quindi anche quel denaro che avesse eventualmente incassato, quale recupero di crediti scaduti dell’ente verso condomini o verso terzi, ma riguardante gestioni diverse dalla sua.
Naturalmente l’obbligo posto a carico del mandatario di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713, 1º comma, c.c.) non sorge solo a seguito della conclusione dell’attività gestoria, ma anche quando si accerti l’impossibilità di eseguirla o quando vi sia stata la revoca del mandato, poiché in entrambi i casi il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante (v. Cass., sez. III, 11 agosto 2000, n. 10739, in Foro it., 2001, I, 512).
L’obbligazione non si riferisce soltanto ai valori in cassa, bensì a tutto quanto egli abbia ricevuto per lo svolgimento dell’incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, che peraltro egli non può trattenere fino a quando non gli vengano rimborsate le eventuali somme anticipate per conto del condominio, avvalendosi del principio "inadimplenti non est adimplendum", non essendovi corrispettività né interdipendenza tra le prestazioni in parola, originate da titoli diversi (v. Cass., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13504, in Rass. locazioni, 2000, 165, n. DE TILLA).
Nel caso in cui vi fosse un rifiuto da parte dell’amministratore uscente di adempiere agli obblighi di fine mandato i condomini possono rimediarvi con due diverse azioni:
1) l’azione di rendiconto, con la quale il convenuto deve fornire la prova non soltanto dell’entità e della causale degli esborsi e degli incassi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell’incarico, utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710-1716 c.c. (v. Cass., sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2428, in Mass. 2004 e Cass., sez. I, 23 aprile 1998, n. 4203, in Giur. it., 1999, 1845, n. FORCHINO; cfr. anche Cass., sez. I, 10 dicembre 2009, n. 25904, in CED cassazione 2009). Tra l’altro è bene ricordare che l’obbligo del rendiconto non viene meno neanche nel caso di morte del mandatario, in quanto esso si trasmette ai suoi eredi; infatti l’estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall’art. 1722, n. 4, c.c., e l’obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713, 1º comma, c.c., si collocano su piani diversi e non confondibili, di tal che l’evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l’obbligo di rendiconto, dal mandatario, ai suoi eredi, in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa (v. Cass., sez. II, 10 giugno 2003, n. 9262, in Mass. 2003 e Cass., sez. III, 4 settembre 1998, n. 8801, in Mass. 1998);
2) l’azione di restituzione è esperibile sia in via ordinaria, ovvero con atto di citazione, sia pure in via d’urgenza con ricorso ex art. 700 c.p.c. (v. tra le tante Trib. Roma, 7 dicembre 1998, in Arch. locazioni, 1999, 109; Trib. Bologna, 26 maggio 1998, in Arch. locazioni, 1999, 289; Trib. Trieste, 3 aprile 1993, in Giust. civ., 1994, I, 907). Il nuovo amministratore è legittimato ad agire, anche senza autorizzazione dell'assemblea (v. Trib. Salerno Sez. I, 7 agosto 2008, Cass. civ. Sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13504, in Mass. Giur. It., 1999, e Trib. Roma, 18 marzo 1987, in Arch. Locazioni, 1988, 752; contra Trib. Arezzo Sent., 4 aprile 2007, in In nome del popolo aretino, 2007), onde ottenere la consegna immediata di tutti i documenti e delle risorse finanziarie (tra cui le somme riscosse per ogni titolo e ragione, comprensive degli interessi ex art. 1714 c.c.) del condominio da parte del suo predecessore, in adempimento degli obblighi sanciti dal citato art. 1713 c.c.
Secondo la più recente giurisprudenza di merito è ammissibile anche il ricorso alla procedura monitoria al fine di ottenere la consegna della documentazione e della cassa condominiale, quale cosa mobile determinata, illegittimamente detenuta dal pregresso amministratore (v. Trib. Ariano Irpino, 24/04/2007, in Arch. Locazioni, 2007, 5, 500). Il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata menzionato dall’art. 633, comma 1, c.p.c. non ha natura diversa, se non per l’oggetto della prestazione, dal diritto di credito ad una somma di denaro ed è, quindi, parte della categoria generale del credito quale unica situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede monitoria. Infatti è pienamente ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venga esercitata un'azione di carattere personale avente a oggetto la restituzione di una cosa in quanto l'art 633 cod proc civ, nel riferirsi alla domanda "di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata", indica qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio (cfr. Cass. Civ., II sez., 14 dicembre 1978, n. 5957).
Secondo la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino si può fare ricorso alla procedura monitoria per farsi restituire la documentazione condominiale, illegittimamente detenuta dal pregresso amministratore, perché la contabilità cartacea può essere assimilata ad una cosa mobile determinata e l'amministratore di condominio alla fine del suo mandato ha l'obbligo di restituire ai condomini quanto ha ricevuto a causa dello svolgimento dell'incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, a prescindere da ogni motivazione. L’ex amministratore non può, pertanto, trattenere la documentazione condominiale a causa di un mancato rimborso di somme anticipate per conto dell'ente, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi. La documentazione della gestione precedente deve essere assolutamente, inderogabilmente ed obbligatoriamente consegnata al nuovo amministratore, perché è indispensabile per l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, per il rispetto del regolamento di condominio, l'amministrazione delle cose e degli impianti e dei servizi comuni, la conservazione e la manutenzione di essi, la disciplina del loro uso e, soprattutto, la riscossione dei contributi.
Quindi, se l'ex amministratore non ottempera a tale obbligo, può essere condannato non solo alla consegna di tale documentazione, ma anche al risarcimento del danno causato al condominio e costituito in quei costi necessari a ricostruire le posizioni contabili interne e verso terzi fornitori. Tale danno non è sempre facilmente documentabile e potrà essere liquidato dal Giudice secondo equità (v. Trib. Padova Sez. I, 14 giugno 2003, in Mass. Giur. Civ. Patavina, 2006).
Il rifiuto illegittimo o il ritardo ingiustificato delle consegne al nuovo amministratore possono integrare quella interversione nel titolo del possesso, che costituisce l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. Invece l’elemento soggettivo di un tale illecito penale si realizza allorquando l’agente in piena coscienza e volontà, vale a dire con dolo generico, si appropria della cosa mobile altrui, posseduta ad un qualsiasi titolo. Chiaramente nel caso dell’amministratore di condominio uscente – che stia esplicando tutte le pratiche per il passaggio delle consegne – perché si realizzi il reato in parola non basta che sussista "il semplice rapporto materiale tra il possessore e la cosa posseduta", bensì occorre che egli evidenzi il rifiuto espresso o tacito (ad es. per facta concludentia decorso il termine della diffida ad adempiere) alla riconsegna, dimostrando un potere di fatto autonomo e nuovo rispetto alla cosa stessa (denaro od altri beni).
Nel caso dell’amministratore di condominio che si appropri indebitamente dei valori o dei beni condominiali configura anche l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., perché all’origine vi è un rapporto di prestazione d’opera, che non si risolve in un semplice rapporto fiduciario, ma in un vero è proprio contratto di mandato, un ufficio di diritto privato con effetti obbligatori tra le parti. In effetti la prestazione d’opera di cui l’agente abusa, facilita l’indebita appropriazione, determinando la configurabilità dell’aggravante de quo (v. Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2005, n. 3462, in CED Cassazione, 2006; Cass. pen., Sez. II, 18 marzo 1999, n. 11264, in Cass. Pen., 2000, 2669 e Arch. Nuova Proc. Pen., 2000, 66). Ma sul punto la giurisprudenza di legittimità è andata oltre sostenendo che "l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera implica un concetto più ampio di quello civilistico di «locazione d’opera», comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo (quindi anche rapporti di mero fatto), taluno abbia prestato ad altri la propria opera; infatti, ciò che rileva è l’abuso della relazione fiduciaria da parte dell’autore, il quale profitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall’affidamento che questa ripone nell’opera dell’altro, per commettere un reato a suo danno" (v. Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2005, n. 40793, in Guida al Diritto, 2005, 47, 65; Cass. pen., Sez. II, 8 ottobre 2004, n. 44868, in Riv. Pen., 2006, 1, 97; Cass. pen., Sez. II, 23 ottobre 2003, n.895, in Riv. Pen., 2004, 1245;), chiaramente deve esservi un rapporto giuridico apprezzabile, che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia (v. Cass. pen., Sez. VI, 11 dicembre 1995, n. 2717, in Cass. Pen., 1997, 398 e Giust. Pen., 1996, II, 715).
Nella pratica è diffuso il caso dell’utilizzo da parte dell’amministratore del denaro condominiale per scopi personali ed estranei al condominio amministrato, ma ricorre l’appropriazione indebita aggravata anche per il semplice ed indebito lucro che l’amministratore potesse ricavare mettendo in giacenza od in profitto su propri conti bancari tali somme o quando addirittura le investisse con l’acquisto di titoli od altri beni mobili ed immobili.
Ricorre l’appropriazione indebita aggravata anche se l’amministratore avesse lucrato dei soli interessi attivi maturati sulle somme del condominio (cfr. Cass., 9 novembre 1987, in Impresa, 1988, 2573).
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di versare i contributi previdenziali per il servizio di portierato. (Cass. pen. Sez. II, 11 novembre 2010, n. 41462, in CED Cassazione, 2010; cfr. Cass. pen., sez. II, 11 maggio 2009, in Riv. Pen. 2010, 906).
Quando l’amministratore nel compiere il delitto di appropriazione indebita cagiona un grave danno economico al condominio ricorre anche l'aggravante del "danno patrimoniale di particolare gravità" sancita dal n. 7 dell’art. 61 c.p. (v. Trib. Roma, 4 giugno 2004, n. 12910, in Guida al Diritto, 2004, 50, 80); chiaramente se il delitto contro il patrimonio fosse solo tentato, la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., potrebbe essere riconosciuta soltanto se, essendo le modalità del fatto criminoso idonee a fornire concrete indicazioni sull’entità del danno, risultasse rigorosamente dimostrato che, ove l’evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità (v. Cass., sez. VI, 10 novembre 1994, in Mass. Cass. pen., 1995, fasc. 5, 53).
Nel caso in cui l’amministratore sottragga periodicamente delle somme dai conti del condominio per scopi personali e non giustificati dalle esigenze gestionali dell’ente il reato si configura anche come "continuato" ex art. 81 c.p., e ad avviso della Suprema Corte "in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante del danno di rilevante gravità dev’essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come una pluralità di episodi tra loro isolati" (v. Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2005, n. 33951, in Riv. Pen., 2006, 7-8, 842 – sull’amministratore di condominio v. Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2004, n. 39651, in Guida al Diritto, 2004, 45, 59).
L’appropriazione indebita aggravata compiuta dall’amministratore di condominio è sempre procedibile d’ufficio ed all’uopo, non ha influenza la dichiarazione di equivalenza tra quella aggravante e le attenuanti generiche; a maggior ragione, la remissione di querela non spiega alcuna influenza sull’esercizio dell’azione penale (v. Cass., 5 dicembre 1980, in Riv. pen., 1981, 810)
Caratteristiche simili, quali l’appropriazione della cosa, mettono in rapporto alcuni reati con la fattispecie di reato in esame, tra i quali il reato di truffa ex art. 640 c.p.
Tuttavia l’elemento discriminante nel reato di truffa è la sussistenza degli artifici e raggiri.
Il delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro od altra cosa mobile altrui; non sussistono quindi gli estremi del reato di cui all’art. 646 c.p., bensì quelli della truffa, allorché l’amministratore si impossessi del denaro appartenente al condominio attraverso una serie di passaggi contabili, di atti e di convenzioni, volti, non solo ad assicurarsi il frutto del reato, ma a fare apparire regolari i trasferimenti (cfr. Cass., sez. V, 21 gennaio 1999, in Ced Cass., rv. 212528).
Nel caso della sentenza annotata sarebbe emerso il reato di truffa, qualora l’amministratore di condominio avesse convinto con l’inganno l’assemblea condominiale a votare la realizzazione di lavori straordinari al fabbricato, avesse fittiziamente affidato il lavori ad una ditta, facendosi pagare la prima quota dei lavori dai condomini, per poi appropriarsene (cfr. Cass., 19 aprile 1989, in Riv. pen., 1990, 602).
Infine, è bene ricordare che i condomini devono avere sempre una particolare attenzione nei confronti dell’amministratore che non rende il conto della sua gestione in quanto il reato di appropriazione indebita – rilevabile per lo più dal rendiconto – prevede un termine di prescrizione ordinario dalla data di commissione del fatto di 6 anni; infatti con l’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n° 251 è stato modificato l’art. 157 c.p. che prevedeva per il reato di appropriazione indebita il termine di prescrizione ordinario in 5 anni (senza l’emissione di nessun atto interruttivo quale ad es. il decreto di citazione diretta a giudizio) dalla data di commissione del fatto ed un termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo dalla data di commissione del fatto (con l’emissione di un atto interruttivo).

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